Dispensa da Collazione

22.03.2024

La dispensa della collazione è quel negozio giuridico con il quale il donante esonera il donatario dall'obbligo di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto dallo stesso donante dopo la sua morte.

È, quindi, un negozio a causa di morte in quanto esplica i suoi effetti soltanto dopo la morte del testatore, incidendo sull'assetto successorio e patrimoniale dei coeredi discendenti.

La dispensa contenuta nell'atto di donazione

La dispensa è normalmente contenuta nello stesso atto di donazione. Qualora si volesse revocare questo ulteriore vantaggio sembrerebbe essere necessario un atto contrario avente la forma della donazione con la partecipazione necessaria di chi ha ricevuto la donazione.

La dispensa per testamento

La dispensa, oltre ad essere prevista nella stessa donazione, potrà essere contenuta anche in un testamento, solitamente posteriore alla donazione, ma nulla vieta che esso sia precedente (esempio: "dispenso mio figlio dal conferire tutte le donazioni che gli farò"). Si tratta di una disposizione testamentaria a carattere patrimoniale, e, come tale, revocabile in ogni momento .

La dispensa contenuta in un atto tra vivi successivo

La dispensa posteriore contenuta in un atto tra vivi è possibile. Potrebbe tuttavia capitare che il notaio che riceve l'atto richieda che debbano partecipare tutti i contraenti della precedente donazione rispettando la forma propria del negozio della donazione.

Per alcuni, invece, la donazione contenuta in un atto successivo può essere disposta con la sola presenza del donante.

Quali sono gli effetti della collazione?

La dispensa dalla collazione tende ad escludere che il bene donato debba essere ricompreso nella massa ereditaria.

In questo modo si cerca di limitare il più possibile che chi abbia ricevuto il bene donato debba rimetterlo in comunione con gli altri eredi, soprattutto se si tratta di bene immobile.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 737 del Codice Civile la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile, cioè la quota ereditaria che il testatore può liberamente attribuire a terzi.

In altri termini, se la dispensa comporta lesione della legittima (la quota che spetta di diritto a determinati familiari) degli altri coeredi, il donatario sarà tenuto a conferire quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile. Se, nonostante la collazione della donazione, la lesione dovesse persistere, il legittimario leso potrà agire anche in riduzione