Avvocato successioni ed eredità a Casarano e Lecce / Studio legale avvocato Orsini
Testamento
Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere. Esistono vari tipi di testamento: olografo, pubblico (per atto di notaio alla presenza di due testimoni) e segreto. Attenzione, se il testamento lede i diritti di un erede legittimario, questo potrà agire in giudizio per impugnarlo in tutto o in parte. È fondamentale, quindi, in questi casi rivolgersi ad un professionista (avvocato o notaio) per raggiungere i propri scopi, nel rispetto della legge e per evitare futuri contenziosi tra gli eredi.
Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale sono necessari alcuni requisiti formali:
- l'autografia (deve essere di proprio pugno);
- la data;
- la sottoscrizione.
Benché molto semplice e di comune utilizzo, questa forma testamentaria presenta alcuni svantaggi:
- possibilità di distruzione ad opera di terzi;
- possibilità di smarrimento;
- possibilità di errori comportanti la sua nullità;
- possibilità di falsificazioni;
- possibilità di contestazioni circa l'autenticità del documento;
- difficoltà di interpretazione in caso di disposizioni particolarmente complesse.
Oltre al testamento olografo, esiste anche il testamento segreto (non diffuso nella prassi) che è il testamento scritto dal testatore o da un terzo e consegnato personalmente al notaio (che quindi non ne conosce il contenuto), il quale redige un semplice verbale di ricevimento.
Lo studio legale dell'avv. Walter Orsini offre la consulenza necessaria per la redazione del testamento, mettendo in condizione il testatore di operare la scelta migliore sia per quanto concerne la forma che il contenuto delle disposizioni testamentarie.
L'impugnazione del testamento e l'azione di riduzione di donazioni o disposizioni testamentarie:
Può capitare di ritrovarsi in mano il testamento redatto da un proprio congiunto o persona care deceduta. Bisogna stare attenti, questo tipo di documento può essere infatti affetto da vizi formali tali da renderlo nullo o annullabile o comunque da violazioni dei diritti di legittima previsti dalla legge in favore degli eredi c.d. "legitimari" ossia coloro che, in qualità di stretti congiunti della persona deceduta, hanno diritto a una quota del patrimonio ereditario, quindi il coniuge, i figli e i genitori, malgrado la presenza di un testamento.
L'avvocato esperto in successioni mette a disposizione la propria competenza al fine di valutare la presenza di vizi formali o sostanziali oppure la presenza di disposizioni testamentarie nulle o annullabili ed al fine di valutare l'eventuale verificarsi della fattispecie di violazione dei diritti dei legittimari. L'azione di riduzione è attivabile anche avverso alle donazioni eccedenti la quota disponibile.
L'azione giudiziale ha però dei termini prescrizionali o di decadenza da rispettare, che si differenziano a seconda del tipo di tutela che bisogna attivare: E' per questi motivi che è utile ed opportuno rivolgersi ad un professionista del settore in modo da evitare prescrizioni o decadenze dei propri diritti.
Lo Studio Orsini offre consulenze sulla validità degli atti testamentari in tutte le sue forme (testamento olografo, testamento per notaio pubblico o segreto), sulla loro revoca, impugnazione o esecuzione, ecc.
TESTAMENTO OLOGRAFO CON LEGATO DI COSA DETERMINATA
L'articolo 588 del codice civile dà la possibilità a chi scrive un testamento di disporre "a titolo particolare" o "a titolo universale". Quando la disposizione è a titolo particolare si parlerà di legato, mentre il beneficiario sarà chiamato "legatario".
L'articolo 588 precisa come al fine di qualificare una disposizione come istituzione d'erede o legato non sia determinante la denominazione usata dal testatore.
Il legato è dunque quella disposizione mortis causa a titolo particolare attraverso la quale il testatore attribuisce al legatario un particolare diritto o lo fa subentrare in una posizione giuridicamente rilevante.
Le differenze fra erede e legatario sono molteplici, ed hanno riguardo sia ai presupposti concettuali che agli effetti. Ecco quelle fondamentali.
La prima differenza fra eredità e legato è concettuale. Il secondo, come sopra chiarito, ha ad oggetto un bene od un diritto determinato. Viceversa l'istituzione di erede nomina un soggetto erede in una quota del patrimonio ereditario. Si tratta di disposizioni che hanno effetti distinti fra loro. In caso di eredità infatti, nella maggior parte delle ipotesi, non vengono individuati i beni oggetto della disposizione. Questo avverrà invece, in via del tutto residuale, quando il testatore individui determinati beni in funzione di quota del patrimonio ereditario.
La seconda differenza ha riguardo i debiti gravanti sull'eredità. Mentre l'erede risponde proporzionalmente alla propria quota dei debiti gravanti sul patrimonio ereditario, il legatario no. Ciò significa, ad esempio, che quando il testatore disponga per legato di un immobile acquistato con mutuo gravante sull'eredità, il mutuo sarà a carico degli eredi e non del legatario.
Un'ulteriore differenza fondamentale è rappresentata dalla circostanza che il legatario non debba accettare il legato per essere tale. Il legato infatti, secondo quanto disposto dall'articolo 649 del codice civile, si acquista senza accettazione. Il legatario può naturalmente rinunciarvi, facendo venire meno l'acquisto. L'erede viceversa per essere tale, deve accettare l'eredità, espressamente o tacitamente.
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