Esecutore testamentario: definizione, poteri e differenze con il curatore dell’eredità giacente

27.01.2026

Introduzione

L'esecutore testamentario è la figura nominata dal testatore nel suo testamento per garantire che le disposizioni di ultima volontà siano eseguite correttamente. La disciplina giuridica dell'esecutore testamentario è dettata dagli articoli 700 e seguenti del Codice Civile italiano. Si tratta di un ufficio di diritto privato dal carattere particolare, in quanto non rappresenta in senso proprio né l'eredità (che non possiede personalità giuridica) né gli eredi, ma opera in nome proprio per tutelare la volontà del de cuius (il defunto). Di seguito vedremo in dettaglio la natura di questo incarico, i suoi poteri e doveri, e come si distingue dalla figura del curatore dell'eredità giacente.

Definizione e natura giuridica dell'esecutore testamentario

In dottrina sono emerse diverse tesi sulla qualificazione dell'esecutore testamentario, partendo dal presupposto che l'eredità in sé non è un soggetto di diritto autonomo:

  • Non rappresentante dell'eredità – Secondo una parte della dottrina, l'esecutore non può rappresentare l'eredità, perché manca un soggetto giuridico distinto di cui essere rappresentante. L'asse ereditario, infatti, non è una persona giuridica.

  • Eventuale rappresentante degli eredi? – Altri autori ritengono che l'esecutore testamentario possa considerarsi un rappresentante degli eredi. In realtà, però, pur agendo nell'interesse ultimo degli eredi, l'esecutore opera soprattutto a tutela della volontà del testatore e agisce formalmente in nome proprio.

In sostanza, l'esecutore testamentario svolge un ruolo sui generis: è titolare di un potere autonomo conferito direttamente dal testatore (non dalla legge) per curare l'esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie. Non è quindi un rappresentante né dell'eredità né degli eredi, ma un soggetto con funzioni proprie. Sia l'esecutore testamentario sia il curatore dell'eredità giacente sono considerati uffici di diritto privato "non rappresentativo", ciascuno a tutela di un interesse specifico (rispettivamente, la volontà del de cuius e la conservazione dell'eredità in attesa dell'erede).

Differenze tra esecutore testamentario e curatore dell'eredità giacente

L'eredità giacente si ha quando, aperta la successione, nessun chiamato ha (ancora) accettato l'eredità e l'asse ereditario rimane privo di titolare. In tali casi il tribunale può nominare un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528 c.c.. Il curatore è quindi un soggetto designato dall'autorità giudiziaria con il compito di amministrare provvisoriamente i beni ereditari in vece dell'erede futuro, fino a che un erede non accetti. La sua funzione ha base legale ed è finalizzata a conservare e gestire il patrimonio ereditario nell'interesse dei creditori e, in definitiva, di chi risulterà erede.

L'esecutore testamentario, invece, come visto, è nominato dal testatore stesso ed esercita poteri autonomi non derivanti dalla legge ma dalla volontà del de cuius. Egli agisce per dare esecuzione alle volontà testamentarie, più che per amministrare nell'interesse patrimoniale degli eredi (anche se, di riflesso, tutela l'eredità).

Data questa diversa fonte di poteri, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere incompatibili le due figure: se è presente un esecutore testamentario che ha accettato l'incarico, non si può nominare un curatore dell'eredità giacente. La dottrina prevalente sostiene fermamente che le due cariche non possono coesistere. Una minoranza di studiosi aveva ipotizzato una coesistenza in casi particolari, ma tale tesi è isolata e smentita dalla prassi. Del resto, tra i requisiti per l'apertura della curatela di un'eredità giacente vi è proprio l'assenza di un esecutore testamentario in carica.

Riassumendo le differenze principali: il curatore dell'eredità giacente opera su investitura della legge (nomina del tribunale) ed agisce per conto del futuro erede, amministrando l'asse ereditario in attesa dell'accettazione. L'esecutore testamentario, invece, opera su investitura del testatore e agisce con poteri propri, mirati ad attuare le disposizioni di ultima volontà del defunto. Entrambi sono tenuti a gestire diligentemente il patrimonio ereditario, ma perseguono finalità diverse: il curatore tutela l'integrità e le ragioni dell'eredità finché non ci sia un erede, l'esecutore persegue la corretta esecuzione del testamento.

Poteri e doveri dell'esecutore testamentario

Caratteristiche generali dell'incarico

L'incarico di esecutore testamentario è generalmente gratuito: salvo diversa indicazione del testatore, l'esecutore non ha diritto ad un compenso per l'opera prestata (art. 711 c.c. prevede tuttavia che il testatore possa attribuire una retribuzione). Inoltre, l'art. 702 c.c. richiede che la nomina dell'esecutore sia seguita dall'accettazione formale da parte del medesimo. Ciò avviene mediante dichiarazione resa presso la cancelleria del Tribunale competente, all'apertura della successione, la quale viene annotata nel Registro delle successioni. Solo con l'accettazione l'esecutore entra in carica; egli può anche rinunciare alla nomina, secondo le forme previste dalla legge (art. 702 c.c.).

Una volta assunto l'ufficio, l'esecutore ha il dovere fondamentale di curare che siano esattamente eseguite le volontà del testatore (art. 703, comma 1, c.c.). Questo dovere centrale qualifica la sua funzione come un vero e proprio ufficio di diritto privato di natura pubblicistica, poiché l'esecutore agisce come una sorta di "amministratore pubblico di diritti privati". In altre parole, pur non essendo un pubblico ufficiale, svolge un incarico che trascende i meri interessi individuali, garantendo il rispetto di disposizioni che spesso hanno rilevanza per più soggetti (eredi, legatari, creditori, ecc.).

Poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria

L'ampiezza dei poteri dell'esecutore dipende da quanto stabilito dal testatore nel testamento. In base all'art. 703 c.c., di regola l'esecutore deve amministrare i beni dell'eredità, prendendone possesso, salvo che il testatore abbia disposto diversamente. Tuttavia, il testatore può limitare o ampliare tali poteri. Si distinguono perciò due figure di esecutore testamentario:

  • Esecutore "non amministratore": è il caso in cui il testatore abbia conferito all'esecutore funzioni limitate di vigilanza. L'esecutore non amministratore non gestisce attivamente i beni, ma si limita a controllare che gli eredi (o altri soggetti) attuino correttamente specifiche disposizioni. La sua attività è di mera sorveglianza e non comporta compimento di atti giuridici di gestione del patrimonio ereditario. In pratica, può sollecitare gli adempimenti e segnalare eventuali inadempienze, senza però intervenire direttamente sul patrimonio.

  • Esecutore "amministratore": è l'esecutore dotato di poteri di amministrazione ordinaria e (se del caso) straordinaria dei beni ereditari. Ciò avviene quando il testatore non ha posto limiti ai suoi poteri. L'esecutore amministratore ha un ruolo attivo: può compiere tutti gli atti di gestione necessari a eseguire il testamento. Egli può ad esempio incassare crediti, pagare debiti ereditari, consegnare legati, mantenere e custodire i beni, ecc., in autonomia per gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita di beni ereditari), invece, la legge richiede sempre la preventiva autorizzazione del Tribunale competente (art. 703, comma 4, c.c.). L'esecutore amministratore, una volta ottenuta l'autorizzazione giudiziaria, può anche stipulare atti notarili occorrenti (es. rogito di vendita di un immobile ereditario) per adempiere i compiti testamentari. Va precisato che gli eredi conservano comunque la titolarità sui beni ereditari: anche se i beni sono gestiti dall'esecutore, gli eredi rimangono proprietari e hanno il potere di disposizione sugli stessi (ad esempio, potrebbero vendere un bene ereditario di loro iniziativa, purché ciò non contrasti con la volontà testamentaria).

Possesso dei beni ereditari e durata dell'incarico

Un momento centrale nelle funzioni dell'esecutore è il possesso temporaneo dei beni ereditari. L'art. 703, comma 3, c.c. dispone che l'esecutore prenda possesso dei beni dell'eredità necessari all'adempimento del suo ufficio, ma stabilisce anche un limite temporale: il possesso non può durare più di un anno dall'accettazione della carica, salvo proroga autorizzata dal giudice per un massimo di un altro anno in casi eccezionali e motivati. Questo termine di un anno (prorogabile di un altro) serve a evitare che l'esecutore trattenga i beni ereditari più a lungo del necessario per eseguire il testamento.

Si è discusso in dottrina se la cessazione del possesso implichi automaticamente anche la cessazione dei poteri di amministrazione. La tesi prevalente tra gli studiosi sostiene di sì: il possesso dei beni ha natura strumentale rispetto all'amministrazione dell'eredità, per cui una volta scaduto il termine di possesso, cessa anche l'amministrazione da parte dell'esecutore. In quest'ottica, decorso l'anno senza proroga (o i due anni se vi è stata proroga), l'esecutore perderebbe i poteri gestori sui beni. Potrebbe tutt'al più restare in funzione come esecutore "non amministratore", ovvero con soli poteri di controllo formale sull'operato degli eredi, senza più poter compiere atti dispositivi o di gestione straordinaria. Ad esempio, secondo questa visione, dopo la scadenza del termine l'esecutore non potrebbe vendere un immobile o pagare debiti ereditari disponendo del patrimonio, ma potrebbe solo sollecitare gli eredi a farlo.

La giurisprudenza tradizionale in effetti riteneva che alla scadenza dell'anno l'esecutore decade anche dalla funzione: alcuni tribunali hanno affermato che un atto di disposizione compiuto dall'esecutore due anni dopo la nomina sarebbe nullo, poiché l'esecutore aveva i poteri limitati ad un anno salvo proroga. Dunque, in caso di contestazione da parte degli eredi, trascorso il termine annuale l'esecutore non sarebbe più legittimato ad agire e la sua nomina si considererebbe praticamente esaurita (caducata).

Tuttavia, una parte più recente della giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si è allineata alla dottrina minoritaria sostenendo una tesi opposta: il limite annuale riguarda solo il possesso dei beni ereditari, non anche l'amministrazione. In particolare, la Corte di Cassazione (Sez. II) con sentenza n. 12241 del 14 giugno 2016 ha sancito che l'esecutore testamentario deve proseguire nella gestione dei beni finché tutte le disposizioni testamentarie non siano compiutamente attuate, a prescindere dal termine annuale, salvo contraria volontà del testatore o esonero giudiziale ex art. 710 c.c.. Dunque, secondo la Cassazione, dopo un anno l'esecutore perde sì il possesso materiale dei beni (che dovrà riconsegnare agli eredi, salvo proroga), ma mantiene i suoi poteri e doveri gestori fino a quando non abbia portato a termine l'esecuzione del testamento.

Questa interpretazione evita che volontà testamentarie complesse restino incompiute solo per decorso del tempo. Va però bilanciata con il controllo giudiziario: se l'esecutore non adempie diligentemente ai suoi compiti, gli interessati (es. gli eredi o legatari) possono sempre chiederne la rimozione al tribunale per gravi irregolarità o inidoneità (art. 710 c.c. prevede l'esonero giudiziale dell'esecutore in casi di mala gestio). In casi estremi, come emerso in alcune vicende giudiziarie, il tribunale può arrivare persino a nominare un curatore dell'eredità giacente in sostituzione dell'esecutore negligente, se ciò è necessario per dare seguito alle volontà del testatore rimaste inevaste. Si tratta però di soluzioni eccezionali, frutto di una constatata inerzia dell'esecutore, e non della regola generale.

Nomina ed accettazione dell'incarico

La nomina dell'esecutore avviene per testamento: è il testatore stesso che individua e designa una persona di sua fiducia a ricoprire questo ruolo. Possono essere nominati uno o più esecutori testamentari, indifferentemente scelti tra gli eredi, legatari o anche terzi estranei alla successione (ad esempio l'avvocato di famiglia, un amico fidato, ecc.). In caso di pluralità di esecutori, il testatore può ripartire le funzioni tra di essi, oppure affidare loro compiti congiunti.

All'apertura della successione (cioè dopo la morte del testatore e la "pubblicazione" del testamento, se olografo o segreto), la persona designata come esecutore deve accettare formalmente la carica. L'accettazione si effettua, come detto, con dichiarazione resa presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione. Questa dichiarazione viene iscritta nel Registro delle successioni, adempiendo così anche una funzione di pubblicità: chiunque ne abbia interesse può sapere se un certo testamento ha un esecutore in carica.

Esempio: Caio nomina Tizio suo esecutore testamentario. Dopo la morte di Caio, Tizio si reca in Tribunale (nella città dove Caio aveva l'ultimo domicilio) e deposita l'accettazione dell'ufficio di esecutore. Da quel momento Tizio è legittimato ad agire come esecutore testamentario di Caio.

È importante notare che l'esecutore non agisce mai quale "rappresentante" dell'eredità o degli eredi. Negli atti in cui interviene, egli deve qualificarsi "in qualità di esecutore testamentario del Sig. Caio (deceduto)". Ad esempio, se Tizio (esecutore) vende un bene ereditario, nell'atto notarile comparirà Tizio in qualità di esecutore del testamento di Caio, e non come rappresentante degli eredi di Caio. Questo perché egli esercita un potere suo proprio, derivante dal testatore, e non in forza di un mandato degli eredi. Per lo stesso motivo, non è necessario allegare a ogni atto la copia dell'atto di nomina o di accettazione dell'esecutore, essendo tali informazioni già pubbliche (registro successioni).

L'esecutore una volta accettato l'incarico non può liberarsene arbitrariamente. Può rinunciarvi solo prima dell'accettazione formale. Dopo aver accettato, in caso di sopravvenuta impossibilità o altri gravi motivi, dovrà eventualmente chiedere di essere esonerato dal giudice (art. 710 c.c.) se vuole essere sollevato dall'incarico.

Vendita di beni ereditari e autorizzazione ex art. 747 c.p.c.

Uno dei compiti pratici più delicati per l'esecutore è pagare i debiti ereditari e soddisfare eventuali legati in denaro. Se nell'eredità vi sono sufficienti disponibilità liquide, l'esecutore utilizzerà quelle. Qualora invece il patrimonio ereditario sia composto principalmente da beni non liquidi (immobili, titoli, opere d'arte, ecc.) e vi siano debiti da pagare, l'esecutore può trovarsi nella necessità di alienare (vendere) alcuni beni ereditari per ricavare la somma occorrente.

In tale evenienza, l'art. 703, comma 4, c.c. stabilisce che l'esecutore deve chiedere l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale decide sentiti previamente gli eredi. La norma rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile (artt. 747 e seguenti c.p.c.) per la procedura da seguire. In pratica, l'esecutore presenta un ricorso al Tribunale (lo stesso presso cui ha accettato la carica) indicando i beni da vendere e i motivi (ad esempio, necessità di far fronte a debiti fiscali o a un legato in denaro). Il giudice, dopo aver eventualmente interpellato gli eredi, emette un decreto di autorizzazione alla vendita se la ritiene giustificata. Gli atti di alienazione autorizzati saranno trascritti contro gli eredi, che essendo proprietari formali dei beni venduti ne subiscono la diminuzione patrimoniale (ma al contempo beneficiano dell'estinzione dei debiti ereditari).

Questa procedura si differenzia da quella del curatore dell'eredità giacente. Nel caso di eredità giacente (nessun erede accettante), il curatore – che svolge funzioni simili a un amministratore – vende i beni ereditari in forza degli articoli 782-783 c.p.c., senza dover sentire i chiamati all'eredità. Infatti, se l'erede non ha accettato, egli non ha voce in capitolo nella gestione: il curatore vende "per conto di chi spetta" senza consultazioni preventive. L'esecutore testamentario, invece, agendo in un contesto dove di norma gli eredi sono individuati (spesso hanno già accettato, oppure il testatore li ha istituiti ma potrebbero non aver accettato ancora formalmente), deve coinvolgerli quantomeno per sentire il loro parere prima della vendita.

Un ulteriore tema dibattuto è se l'autorizzazione giudiziaria sia sempre necessaria oppure no, qualora il testatore stesso avesse già disposto la necessità di vendere un certo bene. Secondo una parte della dottrina, se il testatore ha espressamente autorizzato o disposto la vendita di uno specifico cespite, l'esecutore può procedere senza chiedere il permesso al giudice. Ad esempio, se nel testamento è scritto "Nomino Tizio esecutore e lo incarico di vendere la casa in montagna e di destinare il ricavato a estinguere il mutuo", si ritiene da alcuni che Tizio possa vendere quella casa senza ulteriore autorizzazione, poiché sta eseguendo un mandato espresso del testatore. In tal caso, però, sarà prudente che l'esecutore determini un prezzo adeguato (ad esempio tramite una perizia di stima), mancando un prezzo fissato dal testatore.

La prudenza suggerisce comunque di ottenere l'autorizzazione del Tribunale anche quando il testamento prevede la vendita. Questo per mettersi al riparo da possibili contestazioni future da parte di eredi o creditori. Se invece il testatore non ha affatto previsto la necessità di vendere beni, allora l'autorizzazione è certamente obbligatoria. Il decreto di autorizzazione del giudice dovrà poi essere materialmente allegato all'atto di vendita, come prova della legittimazione dell'esecutore a vendere in assenza del consenso diretto degli eredi.

Il notaio come esecutore testamentario: conflitti di interesse e limiti

Un caso particolare, che ha suscitato dibattiti, è la possibilità che lo stesso notaio che redige un testamento pubblico venga nominato in esso come esecutore testamentario. Ci si chiede se ciò configuri un conflitto di interessi o addirittura un'ipotesi di nullità. In base all'art. 597 c.c., sono nulle le disposizioni testamentarie a favore del notaio (o di altro ufficiale) che ha ricevuto il testamento pubblico. Questa norma mira a evitare che il notaio rogante possa trarre vantaggi dal testamento che redige. Nominarlo esecutore di per sé non è una disposizione patrimoniale "a suo favore"; tuttavia, se al notaio-esecutore fosse attribuito un compenso per l'incarico, ciò potrebbe configurare un vantaggio patrimoniale in violazione dell'art. 597 c.c.. In tal caso la clausola sarebbe nulla per incapacità del notaio a ricevere tale beneficio.

Un altro riferimento normativo è l'art. 28 della legge notarile (L. 89/1913), che vieta al notaio di compiere atti in cui abbia interesse proprio o di parenti stretti. Se il notaio che ha scritto il testamento viene nominato esecutore, si è ipotizzato che vi sia un conflitto di interessi potenziale, perché il notaio potrebbe trovarsi a gestire post mortem disposizioni da lui stesso verbalizzate. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato più volte la questione, con orientamenti variabili nel tempo, ma in generale ha ritenuto che la valutazione debba essere fatta caso per caso, tenendo conto dell'eventuale conflitto solo al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del notaio. In altri termini, finché il notaio non accetta di essere esecutore, il solo fatto di essere nominato non produce effetti; se accetta, dovrà allora ponderare la compatibilità con le norme deontologiche e civilistiche.

In pratica si possono delineare due scenari:

  • Se il notaio nominato esecutore percepisce un compenso per tale attività (stabilito nel testamento), si cade sicuramente nella nullità ex art. 597 c.c., perché equivale a una disposizione patrimoniale a suo favore.

  • Se il notaio non riceve alcun compenso come esecutore, formalmente non vi sarebbe violazione diretta dell'art. 597 c.c.. In questa situazione alcuni ritengono ammissibile che il notaio assolva anche le funzioni di esecutore, poiché non trae benefici economici. Tuttavia, per ragioni di opportunità e prudenza, è consigliabile evitare tale commistione di ruoli. Il notaio potrebbe comunque declinare l'incarico di esecutore per evitare ogni sospetto di parzialità o interesse (ad esempio, se nel testamento vi fossero disposizioni controverse, il notaio-esecutore potrebbe essere chiamato a difenderle in giudizio, con potenziale conflitto).

Un caso peculiare discusso è quello di un testamento olografo chiuso depositato presso un notaio, contenente la nomina del notaio stesso come esecutore con compenso. Alla pubblicazione del testamento (che è un atto dovuto del notaio depositario), ci si chiede se il notaio violi l'art. 28 L.N. svolgendo tale pubblicazione pur essendo beneficiario di un incarico retribuito. Alcuni ritengono che l'art. 28 si riferisca solo agli atti negoziali ricevuti dal notaio e non alle attività successive come la pubblicazione di un testamento olografo. La questione rimane controversa e, mancando un orientamento univoco, la scelta in tali frangenti è lasciata alla sensibilità e correttezza professionale del notaio stesso. In ogni caso, per evitare nullità o impugnazioni, è fortemente raccomandabile che un notaio designato esecutore rinunci all'ufficio se vi sono elementi di possibile incompatibilità, specie se collegati a vantaggi economici diretti.

Il potere di divisione dei beni tra gli eredi (art. 706 c.c.)

Normalmente la divisione ereditaria spetta agli eredi stessi: sono loro che decidono come ripartirsi i beni, eventualmente seguendo le indicazioni del testatore. Tuttavia, l'art. 706 c.c. consente al testatore di attribuire espressamente all'esecutore testamentario il potere di procedere alla divisione dei beni ereditari tra gli eredi, a condizione che l'esecutore non sia egli stesso né erede né legatario. Se il testatore si avvale di questa possibilità, l'esecutore assume un ruolo ulteriore, diventando una sorta di "arbitratore" della divisione ereditaria.

Quando l'esecutore ha il potere di dividere, la legge richiede comunque che egli senta prima gli eredi (art. 706 c.c.). In pratica dovrà coinvolgerli nel procedimento di formazione delle porzioni, anche se la decisione finale sulla ripartizione spetta a lui. La procedura che l'esecutore deve seguire per effettuare la divisione può essere sintetizzata in alcuni passaggi chiave:

  • Stima dei beni: l'esecutore dispone una valutazione di tutti i beni ereditari, per avere chiaro il valore delle quote da assegnare.

  • Progetto di divisione: predispone un progetto di riparto, ossia uno schema di come suddividere i beni in lotti o porzioni, tenendo conto del valore di ciascun erede (quota di eredità spettante per legge o testamento).

  • Interpello degli eredi: presenta il progetto agli eredi e chiede il loro parere/osservazioni. Gli eredi possono esprimere preferenze o rilievi sulle porzioni proposte.

  • Formazione delle porzioni: tenuto conto (per quanto possibile) delle indicazioni ricevute, l'esecutore definisce le porzioni definitive spettanti a ciascun erede o condividente.

  • Attribuzione dei beni: procede infine ad assegnare formalmente a ogni erede i beni o i lotti di beni stabiliti, completando così la divisione ereditaria.

Questa divisione fatta dall'esecutore ha efficacia reale immediata: significa che, una volta perfezionata (di solito con un atto notarile di divisione in cui interviene l'esecutore al posto degli eredi), i beni diventano di proprietà esclusiva dei rispettivi assegnatari, come stabilito nel progetto. Gli eredi quindi non devono ulteriormente intervenire per concludere la divisione: è l'esecutore stesso a recarsi dal notaio e a sottoscrivere l'atto divisorio in loro vece.

L'attribuzione all'esecutore del potere di dividere ex art. 706 c.c. non va confusa con quanto previsto dall'art. 733 c.c. Quest'ultimo articolo permette al testatore di demandare a un arbitratore (che può anche essere l'esecutore o altra persona) il compito di redigere un progetto di divisione, senza però vincolare definitivamente gli eredi. In altre parole, ai sensi dell'art. 733 c.c., il testatore può stabilire che una certa persona prepari un piano di divisione, ma poi spetterà comunque agli eredi accettarlo e formalizzare la divisione davanti al notaio. Art. 706 c.c. e art. 733 c.c. hanno dunque portata diversa e la dottrina esclude che il 706 sia un inutile duplicato del 733. Con l'art. 706 c.c. l'esecutore non si limita a proporre, bensì decide ed effettua egli stesso la ripartizione, con immediata efficacia traslativa. Nel caso dell'art. 733, invece, si rimane nell'alveo di una proposta che richiede l'accordo finale degli eredi.

Una questione ulteriore è se gli eredi possano "anticipare" l'attività dell'esecutore dividendo spontaneamente i beni prima che l'esecutore predisponga la divisione. Le opinioni sono divergenti:

  • Secondo alcuni autori (ad es. Mengoni), gli eredi non possono sottrarsi alla divisione operata dall'esecutore. Avendo il testatore investito l'esecutore di una funzione divisoria arbitrale, la volontà dell'esecutore su come dividere i beni sarebbe insindacabile e gli eredi non potrebbero procedere da soli alla spartizione in via amichevole, bypassando l'esecutore. In questa prospettiva, l'esecutore agisce quasi come un giudice o arbitro della divisione, e la sua decisione vincola gli eredi.

  • L'opinione prevalente in dottrina (es. Talamanca e altri) ritiene invece che i coeredi conservino sempre la facoltà di accordarsi tra loro per dividere l'asse ereditario, se lo desiderano, anche in presenza di un esecutore investito del potere di divisione. In tale visione, la funzione dell'esecutore di dividere i beni presuppone un disaccordo o una difficoltà tra gli eredi; qualora invece tutti gli eredi trovino un accordo e vogliano procedere alla divisione in proprio, nulla vieterebbe loro di farlo. L'incarico divisorio dell'esecutore verrebbe meno se gli eredi stessi realizzano la divisione consensuale prima che egli la attui. Si potrebbe verificare in pratica una sorta di "corsa alla divisione" tra eredi ed esecutore: se gli eredi raggiungono un accordo divisionale e stipulano un atto di divisione prima che l'esecutore completi il suo progetto, questo prevale rendendo superflua l'opera dell'esecutore.

In mancanza di accordo tra gli eredi, ovviamente, l'esecutore con potere di divisione potrà e dovrà esercitarlo, ripartendo i beni secondo equità e volontà del testatore.

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L'esecutore testamentario è una figura chiave nel diritto successorio italiano, pensata per assicurare che le ultime volontà del defunto siano rispettate ed eseguite fedelmente. Si tratta di un ufficio volontario e fiduciario, dotato di poteri che possono variare in ampiezza ma che comportano sempre una responsabilità significativa. L'esecutore deve operare con la diligenza del buon padre di famiglia, amministrando i beni ereditari se necessario e rendendo conto del suo operato. Può imbattersi in questioni complesse, come il coordinamento con gli eredi, la necessità di autorizzazioni giudiziarie per atti di gestione straordinaria, o la gestione di conflitti di interesse se riveste altri ruoli (come nel caso del notaio-esecutore).

La figura si distingue nettamente da quella del curatore dell'eredità giacente: quest'ultimo è un ausilio temporaneo della giustizia in assenza di eredi accettanti, mentre l'esecutore è lo strumento voluto dal testatore per garantire l'esecuzione post mortem delle proprie disposizioni. Entrambi, comunque, sottolineano un principio fondamentale del nostro ordinamento successorio: la volontà del testatore e la tutela dell'eredità devono trovare attuazione concreta, sia attraverso la persona di fiducia scelta dal defunto (esecutore), sia – in mancanza d'altro – tramite un curatore nominato dal giudice.

In definitiva, l'esecutore testamentario è l'"uomo di fiducia" del testatore, chiamato a mediare tra la volontà espressa nel testamento e la sua realizzazione pratica. Il suo ruolo richiede equilibrio: deve cooperare con gli eredi (non ostacolarli inutilmente), ma al tempo stesso far valere le ultime volontà anche di fronte a possibili resistenze. La legge gli fornisce gli strumenti per operare efficacemente, delineando però confini temporali (come il possesso annuale dei beni, salvo proroga) e procedurali (come le autorizzazioni per le vendite) per garantire trasparenza e tutela di tutti i soggetti coinvolti (eredi, legatari, creditori e lo stesso testatore, nel rispetto della sua volontà). Conoscere bene questi aspetti consente di comprendere l'importanza dell'esecutore testamentario e le ragioni della sua esistenza nell'ambito delle successioni mortis causa.