Imposta di Successione e Accordi di Reintegrazione della Legittima: Guida Legale e Fiscale

Nella pratica successoria, non è raro imbattersi in testamenti che, pur esprimendo le ultime volontà del de cuius, finiscono per ledere la cosiddetta "quota di legittima", ovvero quella porzione di eredità che la legge riserva obbligatoriamente ai congiunti più stretti (coniuge, figli e ascendenti).
In questi scenari, gli eredi si trovano di fronte a un bivio: intraprendere una lunga e dispendiosa azione giudiziaria di riduzione o procedere verso un accordo transattivo di reintegrazione. Ma quali sono le ricadute fiscali di tali accordi e come va compilata la dichiarazione di successione?
Il Conflitto tra Volontà Testamentaria e Quota di Riserva
Quando un testamento dispone del patrimonio oltre la "quota disponibile", i legittimari lesi hanno il diritto di agire in giudizio per veder ripristinata la propria quota di riserva. Tuttavia, l'ordinamento favorisce le soluzioni stragiudiziali. Gli eredi possono infatti stipulare un accordo di reintegrazione della legittima, con il quale il beneficiario delle disposizioni eccedenti riconosce spontaneamente le ragioni dei legittimari, ridistribuendo l'asse ereditario.
La disciplina fiscale: l'Articolo 43 del TUS
Il dubbio principale riguarda la base imponibile per l'imposta di successione: il fisco deve guardare al testamento (potenzialmente nullo o riducibile) o all'accordo tra le parti?
La risposta è contenuta nell'Articolo 43 del Dlgs n. 346/1990 (Testo Unico Successioni - TUS). La norma stabilisce un principio di prevalenza della sostanza giuridica dell'accordo sulle disposizioni testamentarie, a patto che vengano rispettati determinati requisiti formali.
Il principio cardine: Nelle successioni testamentarie, l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, ma tengono fede anche gli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, purché risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Requisiti Formali per l'Efficacia Fiscale dell'Accordo
Non basta un semplice accordo verbale o una scrittura privata semplice per "convincere" l'Agenzia delle Entrate. Per poter liquidare l'imposta di successione sulla base del nuovo assetto concordato tra gli eredi, sono necessari:
Forma Solenne: L'accordo deve risultare da Atto Pubblico (rogito notarile) o da Scrittura Privata Autenticata.
Allegazione in Dichiarazione: Ai sensi dell'Art. 30, comma 1, lett. d) del TUS, la copia autentica di tale atto deve essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione di successione.
Oggetto dell'Accordo: L'atto deve avere come finalità specifica la reintegrazione dei diritti di legittima lesi.
Come compilare la Dichiarazione di Successione e come calcolare le imposte?
In presenza di un accordo di reintegro, la dichiarazione di successione non deve essere una mera fotografia del testamento. Essa deve riflettere le quote spettanti agli eredi a seguito dell'accordo.
Se l'accordo interviene prima della presentazione della dichiarazione: Le quote ereditarie e i relativi calcoli delle imposte (imposta di successione, ipotecaria e catastale) verranno determinati sulla base del riparto previsto nell'accordo di reintegra.
Se l'accordo interviene dopo la presentazione: Sarà necessario procedere con una dichiarazione sostitutiva o integrativa, allegando l'atto di reintegra e richiedendo l'eventuale ricalcolo o rimborso delle imposte pagate in eccesso.
L'imposta di successione va calcolata sulla base delle attribuzioni ereditarie risultanti dall'accordo di reintegrazione, piuttosto che sulle disposizioni testamentarie originarie ormai in parte inefficaci. Come chiarito dall'art. 43 del TUS, nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in ogni caso considerando sia le disposizioni del testamento (anche se oggetto di impugnazione) sia gli accordi di reintegro dei legittimari lesi. Ciò significa che gli spostamenti patrimoniali concordati per reintegrare la legittima vengono trattati fiscalmente come trasmissioni mortis causa e scontano l'imposta di successione secondo il grado di parentela e le franchigie previste per ciascun erede. In altri termini, ogni erede sarà assoggettato all'imposta in proporzione a quanto effettivamente gli viene attribuito nell'ambito dell'eredità, tenuto conto dell'accordo. Allo stesso modo, anche le imposte ipotecaria e catastale (dovute per la voltura degli immobili ereditari) si applicano in misura proporzionale sul valore delle porzioni di beni immobili che, in base all'accordo, vengono acquisiti da ciascun erede. Ne consegue che la distribuzione convenuta – e non la suddivisione squilibrata originariamente prevista dal testamento lesivo – costituisce il riferimento per determinare i tributi dovuti. Questa impostazione è avvalorata dalla prassi e dalla dottrina notarile, secondo cui gli accordi di reintegrazione hanno natura successoria e le relative attribuzioni "rientrano nel panorama successorio", dovendo quindi essere tassate con l'imposta sulle successioni (anziché come atti inter vivos). In conclusione, sia l'imposta di successione sia i tributi ipocatastali vanno calcolati sulla base dell'assetto ereditario risultante dall'accordo di reintegro, che ripristina le quote di legittima, essendo tale accordo pienamente rilevante ai fini fiscali.
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Perché rivolgersi a un legale:
La gestione di una successione con lesione di legittima richiede una visione d'insieme che unisca il diritto civile alla normativa tributaria. Sbagliare la forma dell'accordo o i tempi della comunicazione all'Agenzia delle Entrate può comportare:
- Il pagamento di imposte non dovute o sanzioni per errata determinazione delle quote.
- L'inefficacia dell'accordo nei confronti di terzi o del fisco.
- Possibili accertamenti induttivi sulla natura dell'atto (che potrebbe essere scambiato per una donazione tra eredi, soggetta a tassazione autonoma).
Lo Studio Legale Orsini assiste gli eredi nella redazione degli accordi di reintegra, garantendo che le transazioni siano conformi al dettato del Codice Civile e ottimizzate sotto il profilo del Testo Unico sulle Successioni.
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