Italiani residenti all’estero: novità in materia di successioni e utilità del testamento

La recente normativa europea in materia successoria – introdotta dal Regolamento (UE) n. 650/2012 in vigore dal 17 agosto 2015 – ha rappresentato una svolta epocale per le successioni transfrontaliere. Prima di tale data, molti Paesi (tra cui l'Italia) applicavano alle successioni il principio della cittadinanza del defunto, causando frequenti incertezze quando il de cuius (la persona deceduta) risiedeva all'estero o possedeva beni in diversi Stati. Oggi invece, per le successioni aperte (cioè per i decessi avvenuti) dal 17 agosto 2015 in poi, la regola generale è cambiata: la legge applicabile all'eredità è determinata principalmente dalla residenza abituale del defunto, non più dalla sua nazionalità. Questo cambiamento rende indispensabile una corretta pianificazione tramite testamento, sia per gli italiani che vivono fuori dai confini nazionali sia per gli stranieri (cittadini UE o extra-UE) che risiedono in Italia, al fine di evitare effetti indesiderati sulla devoluzione del patrimonio ereditario.
Dalla legge di cittadinanza alla legge di residenza: la svolta del Regolamento UE 650/2012
In passato, secondo la legge italiana di diritto internazionale privato (L. 218/1995), la successione di un cittadino italiano era sempre regolata dalla legge italiana, indipendentemente da dove egli risiedeva. Ad esempio, un italiano residente in Brasile vedeva la propria eredità disciplinata dal diritto italiano; inoltre, pur avendo la possibilità di optare per la legge del paese estero di residenza tramite testamento, restavano comunque salvi (cioè garantiti) i diritti che la legge italiana riconosceva ai suoi familiari legittimari (eredi necessari) eventualmente residenti in Italia. Questo sistema fondato sulla cittadinanza poteva generare conflitti: se un nostro connazionale residente all'estero possedeva beni sia in Italia sia nello Stato estero, spesso sorgeva disputa su quale legge applicare, con conseguenze notevoli considerata la diversità tra gli ordinamenti (basti pensare che il diritto di legittima – la quota di eredità riservata a coniuge e figli – è riconosciuto in alcuni Paesi e in altri no).
Dal 17 agosto 2015 lo scenario è cambiato radicalmente. Il Regolamento UE 650/2012 ha introdotto il principio dell'unitarietà della successione, per cui un'unica legge regola l'intera eredità e un'unica autorità giurisdizionale è competente. In pratica, la legge applicabile sarà di regola quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. Ciò significa, ad esempio, che se un cittadino italiano vive stabilmente in Germania e muore senza testamento, la sua successione sarà trattata secondo la legge tedesca – e questo vale per tutti i suoi beni ovunque situati (anche quelli eventualmente presenti in Italia). Allo stesso modo, se uno straniero (anche non UE) risiedeva in Italia al momento del decesso, la sua eredità sarà regolata dalla legge italiana, salvo diversa indicazione testamentaria. Si evita così la frammentazione delle norme e si assicura maggiore coerenza nell'amministrazione dell'eredità a livello internazionale.
Va sottolineato che il concetto di residenza abituale richiede una valutazione di fatto: non coincide necessariamente con la residenza anagrafica o fiscale, ma è determinato esaminando il centro effettivo della vita del defunto negli anni precedenti il decesso (durata e regolarità del soggiorno in un Paese, legami familiari, lavorativi e sociali). In casi eccezionali, se dalle circostanze risulta che il defunto aveva legami manifestamente più stretti con un altro Stato, può applicarsi la legge di quest'ultimo. Ad ogni modo, il criterio della residenza abituale è oggi centrale e riflette la realtà di una mobilità crescente: molti cittadini vivono parte della loro vita fuori dal Paese d'origine, e la legge successoria segue tale percorso. (Si noti che Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano a questo Regolamento: le loro autorità continuano ad applicare le norme interne. Tuttavia, se ad esempio un cittadino britannico risiede in Italia, sarà comunque l'ordinamento italiano – in quanto Stato membro aderente – a decidere dell'eredità secondo le regole UE, salvo scelta di legge britannica effettuata dal defunto in un testamento.)
Testamento e scelta della legge applicabile (professio iuris)
La possibilità di scegliere la legge che regolerà la propria successione è uno dei punti chiave introdotti dal Regolamento UE. L'art. 22 infatti consente al testatore la professio iuris, ossia di designare espressamente nel testamento la legge nazionale da applicare alla sua eredità. Questa scelta è ammessa a condizione che si tratti della legge di uno Stato di cui il testatore abbia la cittadinanza al momento della disposizione o al momento della morte. In presenza di doppia cittadinanza, è possibile optare per una delle due leggi nazionali. Inoltre, grazie al principio di "applicazione universale", la legge prescelta può appartenere a qualsiasi Stato – anche non membro dell'UE. Ad esempio, un cittadino statunitense residente in Italia può scegliere la legge degli USA; viceversa un italiano emigrato potrà preferire la legge italiana anche se la sua residenza finale è all'estero.
Questa facoltà di scelta (che deve obbligatoriamente essere esercitata tramite disposizione testamentaria formale) è uno strumento di fondamentale importanza per la pianificazione successoria. Permette infatti di adattare la successione alle esigenze personali e familiari, evitando spiacevoli sorprese dovute all'automatica applicazione di una legge straniera non conosciuta. La differenza tra applicare la legge di uno Stato o quella di un altro può essere enorme, soprattutto riguardo alle porzioni riservate ai familiari. Ad esempio, il diritto di legittima (la quota che deve obbligatoriamente andare a coniuge e figli) varia molto nei diversi Paesi:
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In Italia la legge garantisce ai parenti stretti una quota minima significativa: ad esempio, in presenza di coniuge e figli la maggior parte del patrimonio è riservata a loro per legge (circa due terzi agli eredi necessari e solo un terzo è liberamente disponibile in molti casi).
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In Belgio il coniuge superstite ha per legge solo l'usufrutto (il diritto di usare e godere) di almeno metà del patrimonio ereditario, oppure l'usufrutto dell'abitazione familiare coniugale, mentre i figli ne ereditano la nuda proprietà. Se il defunto lascia sia coniuge che figli, il coniuge ottiene addirittura l'usufrutto sull'intera eredità, senza acquistarne la proprietà piena.
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In Spagna il coniuge ha diritto soltanto a un usufrutto su una parte dell'eredità: ad esempio, se ci sono figli, al coniuge spetta per legge l'usufrutto di un terzo del patrimonio, mentre il resto va in piena proprietà ai figli. (Se non vi sono discendenti ma ci sono ascendenti, al coniuge spetta l'usufrutto della metà, e così via secondo le norme spagnole.)
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In Inghilterra e Galles non esiste affatto una legittima a favore di coniuge o figli: l'ordinamento inglese garantisce la massima libertà testamentaria, consentendo anche di escludere completamente i familiari dall'eredità. Ne consegue che, senza un testamento specifico, in Inghilterra il patrimonio può essere distribuito secondo regole di intestato (successione legittima) molto diverse da quelle italiane, e se c'è un testamento il defunto può disporre liberamente di tutti i beni senza vincoli di riserva.
Considerando queste differenze, risulta evidente quanto sia importante la scelta della legge regolatrice. Attraverso un testamento ben redatto, un individuo con legami in più Paesi può decidere di applicare alla propria successione la legge che ritiene più adatta (ad esempio per tutelare meglio il coniuge, oppure per garantire una certa libertà dispositiva). Tale scelta deve essere valutata con attenzione e lungimiranza, possibilmente con l'ausilio di un professionista legale, poiché avrà impatto su tutti gli aspetti della successione: dalla determinazione di chi sono gli eredi e delle quote che andranno loro attribuite, alla possibilità di diseredare qualcuno, fino alle modalità di divisione dei beni. Un ulteriore vantaggio del designare la legge nazionale d'origine è quello di conferire maggiore certezza e uniformità alla successione: l'intero patrimonio verrà trattato secondo regole note e coerenti, evitando la compresenza di norme differenti per i vari beni.
Naturalmente, la libertà di scelta non è assoluta. La legge indicata nel testamento deve avere un effettivo legame di cittadinanza col testatore e la designazione deve rispettare i requisiti di validità formale e sostanziale previsti (ad esempio, il testamento deve essere valido secondo le forme richieste). Inoltre la legge scelta si applicherà globalmente all'eredità (non è possibile, ad esempio, applicare in parte una legge e in parte un'altra). In ogni caso, la redazione di un testamento che eserciti la professio iuris è altamente consigliabile per chi vive all'estero o possiede beni in giurisdizioni diverse, in modo da evitare incertezze e garantire che la successione segua la volontà della persona.
Altri aspetti introdotti dal Regolamento UE n. 650/2012
Oltre alla legge applicabile, il Regolamento europeo sulle successioni ha armonizzato o innovato altri elementi del diritto ereditario internazionale, tra cui i principali sono:
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Patti successori: l'ordinamento italiano tradizionalmente vieta i patti successori (accordi con cui ci si dispone dell'eredità prima della morte), ma il Regolamento – riflettendo la prassi di molti altri Paesi europei – ne ammette la validità se consentiti dalla legge applicabile alla successione (art. 25). In altre parole, se la legge determinata dal Regolamento (legge di residenza o legge scelta) prevede e ammette accordi successori, questi potranno avere effetto, superando il divieto italiano. Ciò è utile, ad esempio, in casi di patti di famiglia o altri accordi ereditari stipulati all'estero: verranno riconosciuti in Italia se conformi alla legge regolatrice della successione individuata dal Regolamento.
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Accettazione e rinuncia all'eredità: il Regolamento stabilisce norme uniformi sulla validità formale di dichiarazioni di accettazione o di rinuncia dell'eredità (nonché di eventuali legati o quote di legittima) rese in ambito internazionale (art. 28). In pratica, un erede può dichiarare accettazione o rinuncia dell'eredità dinanzi alle autorità del proprio Stato di residenza e tale atto sarà valido anche negli altri Stati membri, purché siano rispettati i requisiti formali previsti dal Regolamento. Questo evita che un atto di rinuncia fatto all'estero risulti nullo o inefficace in Italia (o viceversa) per mere difformità formali.
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Certificato Successorio Europeo: l'art. 62 ha introdotto il Certificato Successorio Europeo (CSE), un documento ufficiale che facilita enormemente la gestione delle eredità internazionali. Il CSE è rilasciato dall'autorità competente a occuparsi della successione (in Italia, viene emesso dal notaio, secondo la L. 161/2014) e serve a dimostrare lo status di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità in tutti gli Stati UE partecipanti. Una volta ottenuto, il certificato è riconosciuto automaticamente in ogni paese dell'Unione senza bisogno di ulteriori procedure di omologazione o delibazione. In termini pratici, munirsi di un CSE consente agli eredi di far valere i propri diritti ereditari oltreconfine in maniera semplice e rapida: ad esempio, potranno accedere a conti bancari intestati al defunto in un altro Stato UE, vendere o amministrare immobili siti all'estero, incassare somme o titoli, e in generale esercitare i loro poteri sull'eredità senza dover avviare procedimenti aggiuntivi in ciascun paese. Il CSE non è obbligatorio, ma rappresenta uno strumento molto utile per ridurre tempi, costi e complessità burocratiche nelle successioni internazionali, assicurando un riconoscimento reciproco dello status ereditario ovunque nell'UE.
Casi pratici di successione internazionale
Per comprendere meglio le implicazioni di queste norme, ecco alcuni esempi concreti:
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Caso 1 – Mario, italiano residente all'estero senza testamento: Mario è un cittadino italiano che da anni vive in Germania (senza aver redatto testamento). Alla sua morte, la successione si apre in Germania e – in base al Regolamento UE – viene regolata interamente dalla legge tedesca, essendo quella la sua residenza abituale. Di conseguenza, anche i beni che Mario possedeva in Italia saranno devoluti secondo le norme tedesche. I suoi eredi dovranno riferirsi a un unico ordinamento (quello germanico) per dividere l'eredità. Ad esempio, se Mario lascia la moglie e dei figli, la ripartizione seguirà le quote previste dal diritto tedesco (il quale, pur prevedendo una forma di legittima – Pflichtteil – ha criteri propri, differenti da quelli italiani, per calcolare la quota spettante ai figli e al coniuge).
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Caso 2 – Giulia, italiana residente all'estero con testamento: Giulia, cittadina italiana residente in Spagna, decide di fare testamento e dichiarare espressamente che vuole sottoporre la sua successione alla legge italiana (sfruttando la professio iuris consentita dal Regolamento). Quando Giulia decede, pur avendo la residenza abituale in Spagna, le autorità spagnole applicheranno la legge italiana all'intera eredità, in ossequio alla volontà della defunta. Ciò significa che i suoi beni – inclusi quelli eventualmente situati in Spagna o altrove – saranno ripartiti secondo le regole italiane. I suoi familiari beneficeranno quindi delle tutele offerte dal diritto italiano (ad esempio le ampie quote di legittima riservate ai figli e al coniuge). Questo caso dimostra come, grazie al testamento, un connazionale all'estero possa mantenere il proprio patrimonio sotto la disciplina italiana, se lo preferisce, evitando differenze sgradite (si pensi che in Spagna, senza testamento, il coniuge avrebbe avuto solo un usufrutto parziale sui beni, mentre con la legge italiana avrà una quota di proprietà piena).
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Caso 3 – John, cittadino straniero residente in Italia: John è un cittadino britannico che si era trasferito in Italia da pensionato, dove possedeva anche una casa. Alla sua morte, non avendo lasciato testamento, le autorità italiane sono competenti a gestire la successione (essendo l'Italia la sua ultima residenza abituale) e, applicando il Regolamento UE, determinano che la legge applicabile è quella italiana. Pertanto l'intero patrimonio di John – inclusi eventuali beni fuori d'Italia – sarà devoluto secondo le norme italiane, nonostante John fosse di nazionalità inglese. In assenza di un testamento, gli eredi di John seguiranno quindi la successione legittima italiana: ad esempio, se John lascia una moglie e dei figli, costoro avranno diritto alle rispettive quote riservate come da Codice Civile (circa 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli, complessivamente, nel caso di più figli). Questo potrebbe essere sorprendente per chi, come John, proveniva da un Paese di common law dove non esistono vincoli di legittima – ma trasferirsi stabilmente in Italia comporta l'applicazione delle regole italiane salvo diversa scelta. Se John avesse preferito le regole britanniche, avrebbe dovuto fare un testamento in Italia esprimendo la volontà di assoggettare la propria successione alla legge inglese. In tal caso, le autorità italiane avrebbero rispettato la sua scelta e applicato il diritto inglese: la moglie e i figli di John non avrebbero avuto diritti di legittima garantiti, ma solo ciò che eventualmente John avesse deciso di lasciare loro nel testamento (coerentemente con la libertà dispositiva prevista in Inghilterra). Questo evidenzia come una pianificazione mirata possa cambiare radicalmente gli esiti successori per uno straniero in Italia.
Come si evince dagli esempi, la pianificazione testamentaria è diventata quasi imprescindibile in contesti internazionali. Sia per gli italiani all'estero che per i cittadini stranieri residenti in Italia, è fondamentale valutare per tempo quale legge conviene applicare alla propria successione e formalizzare tale volontà mediante un testamento valido. Il nuovo quadro normativo offre strumenti flessibili (scelta della legge, certificato successorio, ecc.) che, se ben utilizzati, permettono di evitare conflitti di legge e di assicurare una gestione dell'eredità più conforme possibile alle aspettative del de cuius e dei suoi familiari. In conclusione, rivolgersi a un professionista esperto in successioni internazionali per una consulenza personalizzata è consigliabile per chiunque viva una realtà transnazionale: una corretta pianificazione successoria garantirà che il patrimonio venga trasmesso secondo le proprie volontà, nel rispetto delle diverse normative coinvolte e tutelando i diritti dei propri cari.
Avv. Walter Orsini
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