Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi.

Si estinguono con la morte dell'autore della violazione: il principio di responsabilità personale ribadito dalla Cassazione civile (ord. n. 22476/2025).
Uno dei dubbi più ricorrenti che emergono in sede di successione riguarda la sorte dei debiti fiscali del defunto e, in particolare, la possibilità che sanzioni tributarie possano gravare sugli eredi.
Su questo punto, la giurisprudenza è ormai ferma e trova una nuova e autorevole conferma nell'ordinanza n. 22476 del 2025 della Cassazione civile, che ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: le sanzioni tributarie si estinguono con la morte dell'autore della violazione e non si trasmettono agli eredi.
Il fondamento di tale regola risiede nel principio di responsabilità personale, secondo cui la sanzione ha natura punitiva e non meramente patrimoniale. Essa colpisce esclusivamente il soggetto che ha posto in essere la violazione e non può essere trasferita a terzi, nemmeno agli eredi che subentrano nella posizione giuridica del contribuente deceduto.
Questo principio è espressamente sancito dall'art. 8 del D.lgs. n. 472/1997, il quale stabilisce che l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. La norma chiarisce in modo inequivoco che la sanzione tributaria, proprio per la sua funzione afflittiva, è inscindibilmente legata alla persona del trasgressore e viene meno con la sua morte.
Con l'ordinanza n. 22476/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che il decesso del contribuente comporta l'automatica estinzione delle sanzioni tributarie irrogate o irrogabili. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria non può richiederne il pagamento agli eredi, neppure qualora questi abbiano accettato l'eredità, né in forma piena né con beneficio di inventario. Eventuali atti impositivi o cartelle di pagamento notificati agli eredi risultano pertanto illegittimi nella parte in cui includano importi a titolo di sanzione.
È tuttavia necessario distinguere tra ciò che effettivamente si trasmette agli eredi e ciò che invece resta escluso dalla successione. Le imposte non versate dal defunto, così come gli interessi maturati e gli altri accessori di natura strettamente patrimoniale, seguono le ordinarie regole successorie e possono quindi ricadere sugli eredi, nei limiti dell'accettazione dell'eredità. Le sanzioni tributarie, invece, non hanno natura patrimoniale in senso proprio e non possono in alcun caso essere poste a carico degli eredi, poiché si estinguono con la morte del contribuente.
Nella prassi accade ancora frequentemente che l'Agenzia delle Entrate o l'Agente della riscossione notifichino agli eredi atti che includono anche le sanzioni del defunto. In tali ipotesi è possibile e doveroso contestare la pretesa, chiedendo lo sgravio in autotutela o proponendo ricorso dinanzi al giudice tributario, facendo valere la violazione dell'art. 8 del D.lgs. 472/1997 e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
La decisione della Cassazione civile n. 22476/2025 rappresenta dunque l'ennesima conferma di un principio di civiltà giuridica: la sanzione tributaria è personale e non può sopravvivere alla persona che ha commesso la violazione.
In ambito successorio, una corretta analisi dei debiti fiscali è essenziale per evitare pagamenti non dovuti e per assumere decisioni consapevoli sull'accettazione dell'eredità. In presenza di pretese fiscali complesse o di atti impositivi successivi al decesso, il supporto di un avvocato esperto in successioni risulta spesso determinante per la tutela degli eredi.
Avv. Walter Orsini

