Legato

11.03.2024

Nell'ambito della successione testamentaria, la legge distingue tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare (definite legato). Mentre le disposizioni a titolo universale sono disposizioni testamentarie che conferiscono la posizione di erede, e cioè lo status di successore nella generalità dei rapporti ereditari, per l'intero o per la quota, le disposizioni a titolo particolare sono invece attribuzioni testamentarie di specifici diritti patrimoniali, e conferiscono la posizione di legatario.

Il legatario può definirsi come un successore a titolo particolare, e cioè come il beneficiario di diritti patrimoniali specifici e determinati.

La posizione del legatario è tipicamente contrapposta a quella dell'erede, ma a differenza di quest'ultimo:

  • il legatario non succede nella generalità dei rapporti ereditari, ma consegue solo i diritti che sono indicati nel titolo
  • il legatario non risponde , almeno di regola, dei debiti del defunto.


Il legato si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione, salvo il potere del legatario di rinunziarvi. Il legato si acquista quindi al momento dell'apertura della successione. 

Differenza tra legato e istituzione di erede

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'assegnazione di determinati beni configura una successione a titolo universale se il testatore abbia inteso chiamare il soggetto ricevente nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio oggetto di successione testamentaria, mentre si tratterà di legato se abbia attribuito singoli beni individuati (Cass. sentenza n. 28259 del 28 settembre 2022), anche se numerosi. Pertanto, affinché si configuri un acquisto in qualità di erede, il de cuius deve aver lasciato la totalità dei beni o una quota che ne rappresenti una porzione rispetto al valore dell'intero asse.

Giurisprudenza sull'argomento:

06.11.2023 – Cassazione Civile – sez. II – sentenza n. 30802 – Successione testamentaria contenente soli legati – Esaurimento dell'asse relitto – Possibilità della sua coesistenza con la successione legittima – In tema di successione ereditaria, la presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l'asse relitto non esclude la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda, i quali sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà.