Successione e somme di denaro detenute all’estero: obblighi e responsabilità degli eredi
Nel contesto di una successione ereditaria può emergere la presenza di somme di denaro o attività finanziarie detenute all'estero dal defunto. Si tratta di una situazione tutt'altro che rara, che richiede particolare attenzione sotto il profilo fiscale e dichiarativo, soprattutto da parte degli eredi.
Come regola generale, gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, che normalmente coincide con il decesso del contribuente. Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e riguarda l'intero asse ereditario, inclusi eventuali beni o somme detenuti fuori dal territorio nazionale.
Quando tra i beni ereditati vi sono disponibilità finanziarie all'estero, l'erede è tenuto a indicarne il valore nella dichiarazione di successione e a corrispondere le imposte dovute sull'eredità, secondo le aliquote previste dalla normativa vigente. L'obbligo dichiarativo sussiste indipendentemente dal fatto che tali somme fossero state o meno regolarmente dichiarate dal de cuius in vita.
Un aspetto di particolare rilievo riguarda l'ipotesi in cui il defunto non abbia mai dichiarato all'Amministrazione finanziaria le somme detenute all'estero. In questo caso, l'erede non risponde delle violazioni commesse dal de cuius: le sanzioni, sia penali sia amministrativo-tributarie, non si trasmettono agli eredi, in applicazione del principio di responsabilità personale sancito dall'ordinamento. L'erede è dunque tenuto esclusivamente a dichiarare correttamente la somma ricevuta nell'ambito della successione, senza dover corrispondere sanzioni o interessi riferibili al comportamento del defunto.
Diversa è invece la questione relativa ai debiti fiscali del de cuius. Qualora esistano imposte non versate e non prescritte, queste possono ricadere sugli eredi, ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria, secondo quanto previsto dall'art. 752 del Codice civile. In ambito tributario, inoltre, opera una particolare forma di responsabilità solidale nei confronti dell'Erario, che consente all'Amministrazione finanziaria di rivolgersi anche a un solo erede per il pagamento del debito, salvo il diritto di regresso sugli altri coeredi.
Occorre prestare particolare attenzione alla fase successiva all'accettazione dell'eredità. Qualora l'erede entri nella disponibilità concreta di somme detenute illecitamente all'estero dal de cuius e ometta sia la presentazione della dichiarazione di successione sia l'indicazione delle attività estere nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, il rischio sanzionatorio diventa personale e rilevante.
In tali casi possono configurarsi sanzioni di natura tributaria per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, generalmente comprese tra il 3% e il 15% dell'importo non dichiarato, percentuali che aumentano sensibilmente qualora le somme siano detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. A ciò può aggiungersi il recupero delle imposte sui redditi presuntivamente prodotti da tali attività, con estensione dei termini di accertamento. Nei casi più gravi, al superamento di determinate soglie o in presenza di ulteriori condotte illecite, possono emergere anche profili di responsabilità penale, come nell'ipotesi di autoriciclaggio. Sul piano amministrativo, infine, l'omessa o infedele dichiarazione può comportare sanzioni particolarmente elevate, parametrate alla maggiore imposta accertata.
La normativa tiene tuttavia conto dell'eventualità che l'erede venga a conoscenza dell'esistenza di somme estere solo dopo la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di successione. In tal caso, la legge consente di far decorrere un nuovo termine di dodici mesi dal momento della scoperta, a condizione che l'erede sia in grado di dimostrare di non averne avuto conoscenza in precedenza.
Avv. Walter Orsini
