Successione legittima

09.02.2024

La successione legittima, da non confondersi con la successione dei legittimari, è quel tipo di successione che si apre o in difetto di un testamento o nel caso in cui il testamento non disciplini integralmente l'intera quota astratta dell'asse ereditario. Mentre infatti la successione dei legittimari attiene alle particolari tutele previste per legge a coniugi, discendenti ed ascendenti anche in presenza di un testamento, la successione legittima può aprirsi solo quando o non vi sia un testamento o il testamento sia stato redatto ma non disciplini l'integralità delle quote ereditarie del de cuius.


Ai sensi del secondo comma dell'articolo 457 del codice civile infatti "Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte quella testamentaria". L'assenza di un testamento non è dunque un requisito inderogabile per l'apertura della successione legittima. La successione legittima, secondo quanto disposto dall'articolo 457 del codice civile, potrà aprirsi anche nella circostanza in cui il de cuius abbia fatto testamento, ma solamente per la parte che nello stesso non trovi disciplina. Si pensi ad esempio al caso in cui il testatore abbia disposto nel proprio testamento soltanto di alcuni legati: fatte salve le predette disposizioni testamentarie, si aprirà la successione legittima. La successione si devolve dunque per legge solo nella misura in cui difettino valide volontà testamentarie in senso diverso.

L'articolo 565 del codice civile stabilisce quali possono essere i beneficiari di una successione legittima. Questi ultimi sono: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali (fratelli e cugini), altri parenti di grado meno prossimo ed infine lo Stato. La parentela nell'ordinamento italiano è rilevante solo fino al sesto grado. 

La chiamata all'eredità in forza di successione legittima varia a seconda del grado di parentela con il defunto e del concorso con altri chiamati della stessa categoria ed altri chiamati di diversa categoria. Solitamente i cosiddetti "chiamati in subordine" (esclusi da categorie di successibili più prossime al defunto) all'apertura della successione non acquistano alcun diritto, ma solo un'aspettativa tutelabile nelle modalità di legge. I chiamati in subordine vengono anche identificati come semplici "vocati" e non già "delati", proprio in considerazione di ciò. Ecco invece le categorie di veri e propri chiamati, delati all'eredità. 

Una parte dell'eredità è comunque riservata a determinate persone: sono questi i c.d. legittimari. 

La c.d. quota legittima è la parte di eredità che il legislatore riserva ai c.d. Legittimari. Chi sono i "legittimari"? I legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. Ai discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

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